Riconoscimento crediti attività extracurriculari – DM. n.931 del 04.07.2024

Aggiornato il numero dei CFU con il Decreto n. 931: aumentano le attività formative extracurricolari riconoscibili.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato, lo scorso 4 luglio 2024, il Decreto n. 931 che regolamenta il riconoscimento dei crediti per le attività extracurriculari.

Come riportato nel decreto:

    1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, il presente decreto definisce i criteri generali per il riconoscimento – ai fini dell’attribuzione di CFU – di:

a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso;
c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Per lo studente, è necessario che le attività di cui all’art. 2 siano certificate a norma di legge dall’ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai fini del riconoscimento, se l’attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l’attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall’ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell’attività formativa svolta, la valutazione dell’apprendimento e le competenze acquisite all’esito dell’attività certificata.

 

Studenti e studentesse potranno quindi procedere al riconoscimento di attività formative pari a:
  • 48 CFU per i Corsi di Studio Triennali
  • 24 CFU per i Corsi di Studio Magistrali

 

Per maggiori informazioni sul decreto: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-931-del-04-07-2024